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Agricoltura bio: definizioni e caratteristiche

Definizione Reg. CE n. 834/07
 
La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. 
Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo da un lato a un mercato specifico che risponde alla domanda di prodotti biologici dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.
 
Definizione IFOAM
 
L’agricoltura biologica è un sistema di produzione che sostiene la salute del suolo, dell’ecosistema e delle persone. Si basa su processi ecologici, biodiversità e cicli adatti alle condizioni locali, piuttosto che sull’uso di input con effetti avversi. 
 
L’agricoltura biologica combina tradizione, innovazione e scienza perché l’ambiente condiviso ne tragga beneficio e per promuovere relazioni corrette e una buona qualità della vita per tutti coloro che sono coinvolti.
 
Definizione Codex Alimentarius*
 
Secondo Codex Alimentarius*, “l’agricoltura biologica è un sistema integrato di produzione agricola, vegetale e animale, che evita il ricorso a fattori di produzione esterni all’attività agricola, privilegiando le pratiche di gestione. Essa impiega metodi colturali biologici e meccanici al posto di prodotti chimici di sintesi, tenendo conto dell’adattamento dei sistemi di produzione alle condizioni locali. L’agricoltura biologica promuove e migliora la salute dell’ecosistema e, in particolare, la biodiversità, i cicli biologici e l’attività biologica del suolo”.
Secondo le linee direttrici del Codex, l’agricoltura biologica deve concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 
  • aumentare la diversità biologica nell’insieme del sistema;
  • accrescere l’attività biologica dei suoli;
  • mantenere la fertilità dei suoli a lungo termine;
  • riciclare i rifiuti di origine vegetale e animale, al fine di restituire gli elementi nutritivi alla terra, riducendo in tal modo il più    possibile l’utilizzo di risorse non rinnovabili;
  • fare assegnamento sulle risorse rinnovabili nei sistemi agricoli organizzati localmente;
  • promuovere la corretta utilizzazione dei suoli, delle risorse idriche e dell’atmosfera e ridurre nella misura del possibile ogni forma di inquinamento che potrebbe derivare dalle pratiche colturali e zootecniche;
  • manipolare i prodotti agricoli, con particolare attenzione ai metodi di trasformazione, allo scopo di mantenere l’integrità biologica e le qualità essenziali del prodotto in tutte le varie fasi;
  • essere praticata su un’azienda agricola esistente, dopo un periodo di conversione, la cui durata dev’essere calcolata sulla base di fattori specifici del sito, quali le informazioni storiche sulla superficie e i tipi di coltura e di allevamento previsti”.

*Linee direttrici in materia di produzione, trasformazione, etichettatura e commercializzazione degli alimenti derivati dall’agricoltura biologica, Commissione del Codex alimentarius, CAC/GL 32.1999, punto 7.

Obbiettivi dell'agricoltura biologica

  •  Produzione di un’ampia varietà di alimenti di alta qualità
  • Salvaguardia dei sistemi e dei cicli naturali, con il mantenimento e il miglioramento della fertilità dei suoli, della salute delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi
  • Mantenimento ed arricchimento della diversità biologica
  • Garanzia di un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali, come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria
  • Rispetto di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e delle specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie
  • Esclusione di prodotti provenienti da ingegneria genetica (OGM) in ogni fase della produzione e trasformazione
  • Salvaguardia del paesaggio
  • Promozione di sistemi di produzione e commercializzazione ecologicamente responsabili e socialmente equi

Le tappe fondamentali dell'agricoltura biologica

  • 1924, pubblicazioni sull’agricoltura di Rudolf Steiner
  • 1940, fu utilizzata per la prima volta l’espressione organic agriculture (agricoltura biologica) nel libro Look to the land (Guarda la terra) di Lord W.E.C. James
  • anni ’40, H. Muller e H.P. Rusch svilupparono il cosiddetto metodo “bio-organico” che mira principalmente a fornire al suolo una buona dotazione di sostanza organica e ottimizzarne nel contempo l’attività biologica
  • 1943, pubblicazione del libro “Il suolo che vive” di Lady Eve Balfour. L’autrice, qualche anno prima, diede inizio al cosiddetto Haughley experiment, la più lunga serie di prove comparative tra metodo biologico e convenzionale
  • 1945-1947, pubblicazione del libro “Suolo e salute: uno studio dell’agricoltura organica” di A. Howard, uno dei primi testi in cui si collega la salute del suolo con quella umana
  • 1947, nasce in Pennsylvania la fondazione Suolo e salute con il Rodale Institute
  • 1967, Soil Association pubblica il primo disciplinare di agricoltura biologica
  • 1972, fondazione di IFOAM, Federazione Internazionale dei Movimenti per l’agricoltura biologica
  • 1973, nasce FiBL Switzerland, The Research Institute of Organic Agriculture, uno dei più importanti centri di ricerca  e di consulenza sull’agricoltura biologica
  • 1980, pubblicazione dei primi IFOAM Basic Standards 
  • 1991, adozione del Regolamento CEE 2092/91 sul metodo di produzione dell’agricoltura biologica
  • 1992, adozione del Regolamento CEE 2078/92, che prevede finanziamenti all’agricoltura biologica
  • 1999, adozione del Regolamento CEE 1257/99 per lo Sviluppo Rurale, che sostituisce il 2078/92 
  • 1999, la Commissione del Codex Alimentarius per l’etichettatura degli alimenti ha approvato le Linee Guida per la produzione, la trasformazione, l’etichettatura e la commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura biologica
  • 1999, pubblicazione del Regolamento CEE n. 1804/99 sulla zootecnia biologica
  • 2001, a Copenhagen, prima definizione di un Piano d’Azione europeo per l’agricoltura biologica
  • 2003, consultazione a livello europeo sul Piano d’Azione per l’agricoltura biologica
  • 2004, Linee Guida per la redazione di un Piano di Azione Nazionale per l’agricoltura biologica  e i prodotti biologici
  • 2007, nuovo Regolamento CE n. 834/2007, relativo alla produzione da agricoltura biologica e all’etichettatura, che abroga il Reg. CEE n. 2092/91
  • 2008, Regolamento CE n. 889/2008 recante le modalità di applicazione del Reg. CE n.    834/2007
  • 2009, Regolamento (CE) n. 710/2009 sull’acquacoltura biologica
  • 2010, Regolamento (UE) n. 271/2010 sulle modalità di applicazione del logo  e sull’etichettatura dei prodotti biologici
  • 2012, Regolamento (UE) n. 126/2012 relativo al regime d’importazione dei prodotti  biologici dagli USA
  • 2012, Regolamento (UE) n. 203/2012 sulle modalità di applicazione relative al vino biologico 
  • 2013-2018, inizia il processo di revisione del Reg. CE n. 834/200
  • 2022 Nuova Regolamentazione Comunitaria Reg CE 2018/848

Principali domande pervenute presso i nostri centri informativi regionali sulla Agricoltura Biologica

L’agricoltura biologica è un sistema di produzione agricola definito e disciplinato a livello comunitario dai regolamenti CE n. 834/2007 e CE n. 889/2008 sostituiti dal prossimo 01/01/2022 dal nuovo Regolamento UE 848/2018. Non utilizza prodotti chimici di sintesi (fertilizzanti, diserbanti, insetticidi, anticrittogamici) per la concimazione dei terreni, per la lotta alle piante infestanti, ai parassiti animali e alle malattie delle piante; inoltre vieta l’uso di organismi geneticamente modificati (OGM). Ricorre a pratiche tradizionali, essenzialmente preventive, selezionando specie locali resistenti alle malattie e intervenendo con tecniche di coltivazione adeguate.

OGM significa organismo geneticamente modificato; si tratta di piante, micro-organismi o animali in cui parte del patrimonio genetico è stato modificato con tecniche di ingegneria genetica.

Un prodotto biologico, sia che provenga da coltivazioni, allevamento o trasformazione, porta con sé la garanzia del controllo e della certificazione di organismi espressamente autorizzati per l’Italia dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. A tutela del consumatore, non solo chi produce, ma chiunque venda prodotti marchiati come biologici (freschi o trasformati, in campagna, all’ingrosso o al dettaglio), infatti, deve essere sottoposto al controllo, con ispezioni in loco. Ogni organismo ha un proprio codice che viene riportato sull’etichetta del prodotto insieme al logo biologico dell’Unione europea.

In Europa ogni Stato membro ha incaricato autorità pubbliche e organismi di controllo privati di eseguire ispezioni, operando sotto la supervisione o in stretta collaborazione con le autorità centrali. Lo Stato membro attribuisce a ogni ente addetto al monitoraggio un codice identificativo diverso, che viene poi riportato sull’etichetta di ciò che compriamo. Il codice indica che il prodotto acquistato proviene da un’azienda ispezionata da un organismo di controllo, che garantisce il rispetto della regolamentazione per i prodotti biologici. Nel nostro Paese gli organi che possono effettuare i controlli e rilasciare la certificazione delle produzioni biologiche sono autorizzati dal ministero delle Politiche agricole e forestali e sono sottoposti, a loro volta, al controllo dello stesso ministero e delle Regioni.

L’attenzione al rispetto delle pratiche ambientali e alla conservazione delle risorse naturali. L’applicazione dei più elevati standard di benessere animale e vegetale, e l’utilizzo di processi rispettosi dell’ambiente.

I cereali da agricoltura biologica vengono coltivati: SENZA forzare i cicli naturali, SENZA utilizzare semi geneticamente modificati, SENZA sprecare le risorse naturali e SENZA danneggiare l’equilibrio e la fertilità naturale del terreno.

Un sistema di coltivazione che:

– Esclude l’utilizzo di prodotti chimici di sintesi come fertilizzanti, diserbanti, insetticidi e anticrittogamici per la concimazione dei terreni, per la lotta alle erbe infestanti, ai parassiti animali e alle malattie delle piante;

– E’ di tipo estensivo (e non intensivo) che – attraverso la rotazione delle colture, l’utilizzo di fertilizzanti organici, le ridotte lavorazioni – si integra nei processi naturali in modo compatibile e rispetta l’ambiente (il terreno, l’acqua, l’aria), la salute degli agricoltori e quella dei consumatori;

– Pone elevata attenzione alla salvaguardia dei sistemi e dei cicli naturali, al benessere e al rispetto delle esigenze etologiche degli animali e all’equilibrio tra essi;

– Esclude l’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM), vale a dire tutti quegli organismi in cui parte del genoma viene modificata tramite le moderne tecniche di ingegneria genetica.

– avendo una genesi naturale e non contaminata dalla chimica, e crescendo su terreni “puri” e non trattati, rinforza il metabolismo e le difese;

– previene il deposito di tossine chimiche nel corpo e velocizza lo smaltimento di quelle eventualmente già presenti. Infatti, i prodotti biologici sono privi di neurotossine, sostanze dannose per il cervello e le cellule nervose e contenute in molti dei pesticidi comunemente utilizzati nelle coltivazioni. Non contenendo questi elementi nocivi, il biologico non sottopone l’organismo al faticoso compito di dover metabolizzare composti che gli sono estranei. Questo comporta un minore stress per il nostro corpo e una maggiore disponibilità di energia;

– accelera la guarigione e stimola la rigenerazione di organi e tessuti;

– ha un effetto protettivo, ricostituente e antiage

I passi per ottenerla sono tre: è necessario scegliere un Organismo di controllo (Odc) tra quelli autorizzati dal Ministero dell’Agricoltura (Mipaaf), aprire il fascicolo aziendale presso un Centro di Assistenza Agricolo (CAA) e presentare la notifica presso i sistemi automatizzati della Regione di competenza.
Segue la presentazione del Programma Annuale delle Preparazioni e dei documenti che saranno necessari durante la prima visita di avvio. In seguito l’Odc scelto esegue a la prima visita di avvio e se è tutto conforme viene rilasciato Documento giustificativo e, se necessario, il Certificato di conformità.

Dalla data della prima notifica il tempo medio per ottenerla è di circa due/tre mesi.

Se il contoterzista è già certificato bio, è sufficiente reperire i documenti che lo attestano. In caso contrario, l’operatore può certificarsi o essere incluso nella notifica del cliente che gli richiede il servizio.

Il campo di applicazione della normativa europea sulle produzioni biologiche comprende: 

  • prodotti agricoli vivi o non trasformati (coltivazioni agricole, animali da allevamento, produzioni animali come uova, latte, miele);
  • prodotti trasformati destinati all’alimentazione umana (qualsiasi alimento derivante dalla categoria precedente);
  • mangimi per animali;
  • sementi e materiali di propagazione vegetali (astoni, barbatelle, portainnesti, marze, tuberi-seme);
  • lieviti.

Sono compresi anche i prodotti dell’acquacoltura, cioè pesci, crostacei e molluschi derivanti da allevamenti, e alghe coltivate.

Possono essere certificati a condizioni ben precise anche i prodotti vegetali non coltivati ma derivanti da raccolta spontanea (ad es. funghi e prodotti del sottobosco, erbe spontanee); non sono invece certificabili i prodotti derivanti dalla caccia e dalla pesca di animali selvatici.

Devono essere certificati tutti gli operatori in ogni fase della produzione, importazione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione dei prodotti biologici, compresi gli operatori che commercializzano prodotti biologici senza manipolarli o immagazzinarli, o che vendono tramite piattaforme on-line. Sono esentati dalla certificazione esclusivamente gli operatori che vendono direttamente al consumatore finale i prodotti biologici in confezioni etichettate, senza intervenire in alcun modo sui prodotti o sull’etichettatura.

In primo luogo, occorre richiedere al fornitore/cliente/terzista che documenti il proprio status di operatore certificato fornendo il documento giustificativo e il certificato di conformità validi. 

Inoltre è sempre consigliabile consultare la banca dati nazionale operatori biologici, reperibile al link https://www.sian.it/aBiologicoPubb/start.do. In caso di dubbi, si possono richiedere chiarimenti all’Organismo di controllo responsabile della certificazione.

Sono i due documenti previsti dalla normativa italiana, che attestano che un operatore è inserito nel sistema di controllo previsto per le produzioni biologiche. I due documenti sono complementari, nel senso che devono essere acquisiti e consultati entrambi per verificare  lo “status” di un operatore biologico. I due documenti sono emessi dall’organismo di controllo autorizzato responsabile del controllo e certificazione dell’operatore, e hanno una validità massima di 36 mesi. I due documenti riportano l’elenco delle attività e dei prodotti dell’operatore soggetti a controllo e certificazione.

Sì, chiunque utilizzi il termine “biologico” riferito ai prodotti che ottiene, trasforma, immagazzina o vende, deve essere inserito nel sistema di controllo previsto per le produzioni biologiche. Sono esonerati esclusivamente i dettaglianti che rivendono i prodotti confezionati al consumatore finale.

Sì, è necessario verificare lo stato di certificazione dei clienti, perché la normativa prevede che tutta la filiera sia soggetta a controllo e certificazione, e che non possano essere spediti prodotti biologici sfusi ad operatori non inseriti nel sistema di controllo.

L’importazione è l’immissione sul mercato europeo di prodotti biologici provenenti da paesi extra UE.

L’operatore responsabile dell’importazione deve essere preventivamente “notificato come importatore”, cioè abilitato da un Organismo di controllo autorizzato e dal Ministero Politiche Agricole, che aggiorna e pubblica l’Elenco Nazionale Importatori di Prodotti Biologici. Inoltre, l’importatore e il primo destinatario della merce biologica dopo lo sdoganamento devono essere registrati sull’applicativo europeo TRACES (Trade Control and Expert System).

L’importazione deve essere accompagnata dall’emissione di un certificato elettronico sull’applicativo europeo TRACES (Trade Control and Expert System). Il certificato deve essere:

  • emesso e validato dall’Organismo di controllo autorizzato ad operare nel Paese terzo da cui proviene la merce;
  • verificato e approvato dall’autorità doganale del Paese europeo ricevente;
  • verificato e confermato dal primo destinatario della merce, al termine dei controlli in accettazione.

 

Inoltre l’importatore deve inserire nell’applicativo nazionale SIB (Sistema Informativo Biologico) una specifica comunicazione, con almeno tre giorni di preavviso sull’arrivo della merce in dogana.

No…e sì, nel senso che devi indicare sempre la denominazione e ragione sociale di chi possiede il marchio e che quindi ha responsabilità del prodotto (la tua azienda), con tanto di indirizzo completo (o l’indirizzo del sito web, dove trovare tutti i riferimenti per contattarti), seguito anche dall’indirizzo del laboratorio in cui il prodotto è stato fatto e confezionato, cioè dal contoterzista senza necessariamente indicare il nome della sua azienda

Il codice operatore, per la normativa biologica, deve essere quello dell’ultimo che ha lavorato il prodotto, quindi chi l’ha confezionato ed etichettato: in questo caso quello del contoterzista. Questo è vero anche se poi sull’etichetta, per il regolamento generale sull’informazione al consumatore, verrà indicato il nome o la ragione sociale e indirizzo di chi possiede il marchio ed è quindi responsabile del prodotto.

Le affermazioni nutrizionali ( come ad esempio, “ricco di fibra”, oppure “light”) e quelle salutistiche (come “aiuta a combattere il colesterolo cattivo”) vanno utilizzate con somma attenzione e soprattutto devono sottostare a regole molto precise definite dalla normativa europea: in particolare per poter inserire in etichetta, ma anche solo su un volantino o su internet, dei “claims” nutrizionali è necessario fare precisi calcoli sulla base dei valori nutrizionali del prodotto e vedere se lo stesso può vantare caratteristiche nutrizionali speciali e anche quali (alle diciture “fonte di fibra” e “ricco di fibra” corrispondono a due valori minimi da raggiungere che variano da prodotto a prodotto).

Allo stesso modo ci sono precise regole per poter pubblicizzare una qualche virtù salutistica e in più anche le frasi che possono essere usate devono essere quelle definite dalla normativa europea: è l’EFSA, l’agenzia europea per la sicurezza alimentare, che stabilisce esattamente cosa si può scrivere e come deve essere il fraseggio.

La qualifica di integratore può essere ottenuta solo a fronte di alcune caratteristiche speciali del prodotto in questione e, soprattutto, solo dopo aver notificato l’etichetta del prodotto al Ministero della Salute e aver atteso il riscontro. Bioqualità si occupa dell’iter di notifica e dei rapporti col Ministero, in caso di problemi.